Art. 1.
  Obbligo di presentazione dei progetti relativi ad ambienti civili
     ad uso privato e degli ambienti ad uso pubblico e collettivo
 
   1.  L'obbligo della presentazione del progetto di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 15  della  legge  vige  nel  caso  di  edifici  di  nuova
costruzione   con   esclusione  degli  edifici  adibiti  a  residenza
unifamiliare.