Art. 1. Obbligo di presentazione dei progetti relativi ad ambienti civili ad uso privato e degli ambienti ad uso pubblico e collettivo 1. L'obbligo della presentazione del progetto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge vige nel caso di edifici di nuova costruzione con esclusione degli edifici adibiti a residenza unifamiliare.